Abbruciamenti materiali vegetali: i comuni non possono derogare sul divieto regionale

9 novembre 2022 | 10:30
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Abbruciamenti materiali vegetali: i comuni non possono derogare sul divieto regionale

Nessuna deroga ai divieti stabiliti dalla Regione in materia di tutela della qualità dell’aria. Non si possono bruciare sostanze vegetali tra il 15 settembre e il 15 aprile.

Nesuna deroga ai divieti stabiliti dalla Regione in materia di abbrucciamento di materiale vegetale. Le disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria, approvate dalla Giunta regionale il 26 febbraio 2021 dopo aver accertato la situazione di superamento dei limiti di polveri sottili per le zone IT0118 (agglomerato di Torino), IT0119 (pianura) e IT0120 (collina), hanno disposto l’estensione temporale del divieto di abbruciamento anticipando al 15 settembre e prolungando al 15 aprile, ma soprattutto l’impossibilità di applicare deroghe ad eccezione solo di quelle legate a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità.

La legge regionale 15 del 4 ottobre 2018 stabiliva il divieto di abbruciamento nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell’anno successivo, mentre l’art. 16 della legge regionale 1 del 22 gennaio 2019 prevedeva la possibilità di derogare a tale divieto per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i Comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe erano concesse dai sindaci, con propria ordinanza.