Magliano Alpi, TAR boccia maxi-impianto di accumulo: l’ex discoteca non è zona industriale
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte respinge il ricorso di Flysun 2 contro il diniego comunale per un sistema di accumulo energetico da 150 MW. Decisiva la nuova normativa e la natura non industriale dell’area.
Magliano Alpi. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ha respinto il ricorso presentato dalla società Flysun 2 S.r.l. contro il Comune di Magliano Alpi, confermando la legittimità del diniego opposto all’installazione di un impianto di accumulo elettrochimico (BESS) da 150 MW. La sentenza n. 00994/2026, pubblicata il 4 maggio dalla Seconda Sezione, rappresenta un importante precedente sull’applicazione della nuova disciplina in materia di energie rinnovabili.
La vicenda risale al dicembre 2023, quando Flysun 2 presentò al Comune una Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per realizzare il sistema di accumulo. Nell’aprile 2025 l’amministrazione comunale bocciò la richiesta, ritenendo che l’intervento necessitasse dell’autorizzazione unica di competenza provinciale anziché della procedura semplificata.
Il nodo centrale della questione riguarda l’applicazione del D.Lgs. 190/2024, entrato in vigore il 30 dicembre 2024. I giudici hanno chiarito che, poiché alla data di entrata in vigore del nuovo decreto la verifica della completezza documentale non era ancora conclusa, si applica la normativa più recente e restrittiva. Quest’ultima prevede che gli impianti possano beneficiare della procedura semplificata solo se collocati “esclusivamente all’interno del perimetro” di aree industriali.
Punto qualificante della sentenza è la valutazione della natura del sito prescelto. Flysun 2 intendeva realizzare l’impianto su un’area occupata da una ex discoteca in disuso e da un campo sportivo abbandonato. La società sosteneva che la presenza di locali tecnici della ex struttura ricreativa qualificasse il sito come industriale. Il TAR ha respinto questa tesi, stabilendo che tali manufatti costituivano semplici pertinenze di un’attività di intrattenimento e non hanno mai svolto funzione produttiva autonoma.
I giudici hanno inoltre precisato che la PAS non può essere utilizzata per eludere la competenza degli enti preposti: il silenzio o il ritardo del Comune nel rispondere a una procedura presentata erroneamente non può generare un titolo legittimo quando la competenza spetta ad altro ente.
Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite tra le parti considerata la novità delle questioni trattate.

