la risposta |
Politica
/

“Nessuna anomalia. Basta leggere la sentenza relativa all’argomento” avvisa il Sindaco di Casteldelfino Domenico Amorisco

3 ottobre 2023 | 11:31
Share0
“Nessuna anomalia. Basta leggere la sentenza relativa all’argomento” avvisa il Sindaco di Casteldelfino Domenico Amorisco
Domenico Amorisco, Sindaco di Casteldelfino

Non ci sono anomalie sulla recente delibera della nuova Giunta di affidare l’incarico di mediazione non in esclusiva per la vendita dell’immobile “Ex Palazzina Sottufficiali – Capoluogo” ad una Agenzia Immobiliare

Sulla pagina Facebook del Comune di Casteldelfino è arrivata la risposta del Sindaco di Casteldelfino, Domenico Amorisco, sulle recenti dichiarazioni riguardanti una possibile anomalia sulla delibera della nuova Giunta di affidare l’incarico di mediazione ad una Agenzia Immobiliare:
In merito ad alcune critiche, a mezzo stampa di parte, sulle anomalie che i soliti personaggi hanno riscontrato sulla recente delibera della nuova Giunta di affidare l’incarico di mediazione non in esclusiva per la vendita dell’immobile “Ex Palazzina Sottufficiali – Capoluogo” ad una Agenzia Immobiliare mi permetto di fare, senza alcuna polemica, chiarezza.
Nel testo della delibera, infatti, si legge, ma le critiche di anomalie mi fanno pensare che non tutti sanno leggere, che:
– con determina del Responsabile dell’Area finanziaria e dell’Area tecnica della scaduta Amministrazione n. 97 del 29/06/2020 è stata indetta l’asta pubblica che, svoltasi con bando prot. .1788 del 7/7/2020, è andata deserta;
– non c’è alcuna disposizione di legge che obbliga il Comune a indire altri esperimenti di aste pubbliche dopo la prima andata deserta;
– l’incarico di mediazione non in esclusiva affidato ad una Agenzia Immobiliare, per la vendita dell’immobile è vincolante nella ricerca di eventuali acquirenti sulla base della perizia di stima che quantifica il valore dell’immobile in € 62.153,00;
Ma le critiche di anomalie espresse dai soliti personaggi “ignorano” che il Tar Lombardia Sez. I, già con atto n. 2595/2020 ha sentenziato che “la trattativa privata per l’assegnazione di un bene per il quale il mercato, regolarmente consultato con una procedura ad evidenza pubblica, non ha mostrato un concreto interesse, non contrasta con i principi di economicità e di efficacia dell’azione amministrativa, in quanto l’affidamento senza gara, a condizioni pari alla base d’asta individuata nel bando, consente all’Amministrazione di ritrarre dal bene la giusta remuneratività. La trattativa privata non si pone in contrasto neppure con i principi di imparzialità e di parità di trattamento, in quanto il confronto concorrenziale risultava già assicurato dall’indizione della gara andata deserta.”