Dal Viminale: anche i titolari dei locali potranno controllare i documenti abbinati ai Green Pass

11 agosto 2021 | 08:54
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Dal Viminale: anche i titolari dei locali potranno controllare i documenti abbinati ai Green Pass

La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ieri sera ha fatto chiarezza sulla domanda della Regione Piemonte su chi avesse diritto a controllare i documenti d’identità dei possessori del Green Pass, dopo le dichiarazioni ambigue degli scorsi giorni. Potranno farlo anche i gestori dei locali solo in caso di palese falsità nella documentazione.

Ieri sera la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha chiarito le modalità dei controlli dell’obbligo di certificazione verde. Inizialmente, Lamorgese aveva chiarito che spetta ai gestori chiedere il Green pass, ma che «non potranno chiedere la carta d’identità», poiché «non essendo pubblici ufficiali non possono richiederla». Il Garante della privacy italiano ha in seguito espresso un parere differente a quello della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. La ministra aveva spiegato che i gestori non potranno controllare i documenti, mentre l’Autorità ha precisato, in risposta a una domanda della Regione Piemonte, che «le figure autorizzate alla verifica dell’identità personale sono quelle indicate nell’articolo 13 del d.P.C.M. 17 giugno 2021 con le modalità in esso indicate, salvo ulteriori modifiche che dovessero sopravvenire». Nel decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri sono elencati i soggetti che possono effettuare il controllo dei documenti, quindi anche «i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi». Costoro potranno quindi controllare il Green Pass dei clienti e, nello stesso momento, verificare il loro documento d’identità.

Il Viminale ha infine chiarito e con una circolare ha messo la parola fine alle discussioni: i ristoratori non devono chiedere i documenti di identità ai clienti per verificare la validità del green pass. Solo «in caso di palese falsità il gestore o il titolare possono chiedere di controllare la corrispondenza dell’identità», però deve sempre «essere svolta con modalità che tutelino la riservatezza della persona». In ogni caso, «qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione e l’intestatario della medesima, la sanzione si applicherà solo all’avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente», aggiunge la lettera del Viminale. Infine, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti, viene sollecitata «la massima attenzione nelle attività di verifica e controllo sull’impiego delle certificazioni».