Seconde case, in zona rossa ci si può recare? Ecco cosa dice la norma

21 marzo 2021 | 15:00
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Seconde case, in zona rossa ci si può recare? Ecco cosa dice la norma

Affrontiamo un aspetto che ha generato parecchia confusione fra i cittadini piemontesi da quando le misure restrittive sono state intensificate

Le seconde case possono essere raggiunte in zona rossa? Un quesito che si annida da giorni nelle menti dei cittadini piemontesi, a maggior ragione da quanto le restrizioni anti-contagio si sono fatte più severe a causa della recrudescenza pandemica.

La risposta a tale dubbio, tuttavia, è reperibile tra le FAQ pubblicate dal Governo, nelle quali si legge: “È possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo da parte di coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2″.

Non solo: “Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione”.

Insomma, ci si può recare nelle seconde case in zona rossa, purché siano di proprietà o affittate, disabitate e non vi si ospitino all’interno altre persone, siano esse parenti o amici.