Natale, Capodanno, cenoni, spostamenti, zone rosse e arancioni: le regole per le Feste

19 dicembre 2020 | 09:45
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Natale, Capodanno, cenoni, spostamenti, zone rosse e arancioni: le regole per le Feste

Il premier Giuseppe Conte ha illustrato ieri sera i provvedimenti che entreranno in vigore in tutt’Italia in occasione delle vacanze natalizie

Il discorso alla nazione del premier Giuseppe Conte, pronunciato nella serata di ieri, venerdì 18 dicembre 2020, ha contribuito a fare definitiva chiarezza su ciò che sarà o non sarà consentito fare durante le Feste, con particolare riferimento al periodo che va dalla vigilia di Natale all’Epifania.

Proviamo a schematizzarle di seguito:

ZONA ROSSA. L’Italia sarà in zona rossa nei giorni del 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e del 1°, 2, 3, 5, e 6 gennaio. Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita anche all’interno del proprio Comune di residenza, eccezion fatta per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Chiuse le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione di alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole e tabacchi, parrucchieri e lavanderie, mentre i bar, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie e i pub possono effettuare solo la consegna a domicilio e, fino alle 22, l’asporto.

ZONA ARANCIONE. Colorazione arancione, invece, nei giorni feriali all’interno delle due settimane delle vacanze natalizie, ovvero il 28, 29 e 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021. I negozi saranno aperti e sarà sempre consentito lo spostamento all’interno del proprio Comune di residenza. Il decreto introduce però una norma a favore dei piccoli Comuni: sono infatti permessi gli spostamenti dai paesi con una popolazione non superiore a 5mila abitanti per una distanza di massimo 30 chilometri, ma non verso Comuni capoluogo di provincia.

LA REGOLA DEI DUE COMMENSALI. “Lo spostamento verso le abitazioni private – si legge nel decreto – è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni, sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale, e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”.