20 milioni di euro al Piemonte per montagna, sci, attività, agenzie di viaggio e centri commerciali: da Roma arriva il maxi-ristoro

30 dicembre 2020 | 11:27
Share0
20 milioni di euro al Piemonte per montagna, sci, attività, agenzie di viaggio e centri commerciali: da Roma arriva il maxi-ristoro

C’è già l’ok dei Capigruppo, oggi arriverà quello della Giunta regionale: eventuali emendamenti saranno proposti in occasione del primo Consiglio regionale, in programma a inizio gennaio

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 dicembre 2020, la Giunta regionale del Piemonte approverà il documento già avallato dai capigruppo circa il maxi ristoro pervenuto da Roma per il settore della montagna, dello sport e del turismo invernale, fortemente flagellato dalla mancata apertura degli impianti sciistici.

Fondi che saranno ridistribuiti dalla Regione secondo una precisa scala gerarchica, che potrebbe essere ancora soggetta a qualche modifica o emendamento in occasione del primo Consiglio regionale del 2021.

Un traguardo al quale ha fortemente lavorato non solo il presidente Cirio, ma anche il consigliere Paolo Bongioanni (Fratelli d’Italia), spesosi in prima persona per ricostruire una situazione oggettiva e puntuale circa il momento critico che stanno vivendo le località alpine piemontesi.

A tal proposito, il decreto legge numero 157 del 30 novembre 2020, “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, all’articolo 22 prevede l’assegnazione alle Regioni a statuto ordinario di un contributo per l’anno 2020 destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno 2020, che per la Regione Piemonte ammonta a 20.568.026,32 euro.

Il decreto suddetto prevede anche che le risorse conseguentemente liberate siano destinate al ristoro
delle categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza Covid-19 o riversate al bilancio dello Stato, qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020. Ecco perché, con il documento odierno, c’è la stringente necessità di procedere alla loro destinazione.

Ecco di seguito le categorie che beneficeranno dei ristori:

– soggetti gestori di impianti di risalita o di fondo per interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano, ai sensi della L.R.2 del 26.01.2009 e s.m.i. “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna”, che garantiscono la riapertura, se consentita, della maggior parte delle loro stazioni, codici ATECO: 93.11, 93.11.0, 49.39.01, 49.31, 49.39.09, 84.11, 93.29.9, 55.20.30, 43.12, 41.2 42.11, 81.3, 43.39.01;

 esercizi commerciali di vendita al dettaglio di abbigliamento, codice ATECO: 47.71;

noleggio e leasing di articoli sportivi e per il tempo libero, codice ATECO: 77.21;

– ristoranti e attività di ristorazione mobile, codice ATECO: 56;

attività di club sportivi iscritti alla F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali) codice ATECO: 93.12.00;

guide alpine e naturalistiche codice ATECO: 93.19;

altre attività di trasporto terrestri passeggeri, codice ATECO: 49.39;

altre attività ricreative di divertimento, codice ATECO: 93.29;

attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, codice ATECO: 79.

Inoltre, i ristori giungeranno anche a:

maestri di sci iscritti all’elenco regionale;

attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, così come disciplinate dalle leggi regionali e dai regolamenti di settore esclusivamente se svolte in forma imprenditoriale;

esercizi di vendita al pubblico all’interno dei centri commerciali soggetti a chiusura a seguito dei provvedimenti regionali.

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definirà le quote di riparto tra i beneficiari e i Comuni sedi della attività economiche individuate secondo i seguenti criteri: Comuni montani, altimetria, densità di popolazione, densità imprenditoriale e distanza dagli impianti di risalita. Le eventuali eccedenze derivanti dalla applicazione della presente deliberazione possono essere destinate al finanziamento di ulteriori nuove categorie, individuate con specifico provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Come anticipato, tale provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio regionale, ai sensi del terzo comma dell’articolo 57 dello Statuto.