“Posso andare a casa di parenti? Posso usare l’auto con persone non conviventi?”: le risposte alle domande più frequenti dei cittadini in zona rossa

7 novembre 2020 | 10:32
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“Posso andare a casa di parenti? Posso usare l’auto con persone non conviventi?”: le risposte alle domande più frequenti dei cittadini in zona rossa

L’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Marco Gabusi, ha diramato alcune schede riepilogative, utili a fare chiarezza su ciò che è o non è consentito fare in Piemonte

Fra nuovi DPCM e ordinanze regionali il rischio (anzi: la certezza) è di fare confusione su ciò che è consentito o meno fare nella propria quotidianità.

Così, l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Marco Gabusi, ha diramato mediante la sua pagina Facebook alcune schede riepilogative, contenenti le risposte alle domande più frequenti da parte dei cittadini piemontesi e, più in generale, delle persone residenti nelle regioni inserite in zona rossa (oltre al Piemonte, ci sono la Valle d’Aosta, la Lombardia e la Calabria).

POSSO ANDARE A CASA DI PARENTI? Gabusi ha rettificato su questo aspetto. In un primo momento scriveva: “Le visite ai parenti sono consentite, ma il Governo raccomanda comunque, anche nelle ore diurne, di uscire il meno possibile e di ridurre le uscite non necessarie, a parte ovviamente fare la spesa e uscire per andare al lavoro. Obbligatoria l’autocertificazione”. Ora, invece, la slide è mutata: “Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti e amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso”.

FINO A QUANDO DURA IL LOCKDOWN? L’attuale DPCM è in vigore fino al 3 dicembre, ma le misure restrittive sono al momento previste fino a quando saranno rivalutati i parametri di classificazione del Piemonte. Se resterà zona rossa, sono previsti ulteriori 15 giorni.

QUALI SONO I NEGOZI APERTI? Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici. Elenco dettagliato nell’allegato 23 al DPCM (reperibile sul sito governo.it).

POSSO ANDARE NELLA MIA SECONDA CASA? Si può raggiungere una seconda casa all’interno della stessa regione solo nei casi di comprovata necessità e urgenza, ad esempio nel caso di lavori urgenti o di guasti che mettano a rischio l’abitazione.

GLI STUDENTI DEVONO AVERE L’AUTOCERTIFICAZIONE? No, per gli studenti che si recano a scuola per la didattica in presenza o per i laboratori non è necessaria l’autocertificazione. Per i genitori è comunque possibile accompagnarli muniti di autocertificazione per comprovate esigenze.

POSSO USCIRE DAL MIO COMUNE? No. È vietato con ogni spostamento con mezzi di trasporto, pubblici o privati, all’interno del territorio, salvo che per comprovate esigenze di lavoro, studio, salute. Consentiti gli spostamenti necessari per andare a scuola e per rientrare al domicilio, abitazione o residenza.

L’AUTOCERTIFICAZIONE VA SEMPRE PORTATA? Sì, per ogni spostamento dalla propria abitazione è obbligatorio avere con sé l’autocertificazione compilata, indicando la motivazione, il percorso e gli orari.

POSSO PORTARE MIO FIGLIO DAI NONNI? È possibile, ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio e devono evitare contatti con altre persone.

POSSO USARE L’AUTOMOBILE CON PERSONE NON CONVIVENTI? Sì, purché ci sia la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri per la fila posteriore, con l’obbligo per tutti i passeggeri di indossare i dispositivi di protezione.

È POSSIBILE FARE LA SPESA IN UN COMUNE DIVERSO DAL MIO? No. È possibile spostarsi in altri Comuni solo ed esclusivamente per esigenze lavorative, di necessità o di salute. Laddove il mio Comune non disponga di punti vendita o di beni di prima necessità non reperibili, lo spostamento è consentito previa autocertificazione.

Infine, aggiungiamo noi, È POSSIBILE SPOSTARSI DAL PROPRIO COMUNE PER ANDARE DAL PROPRIO PARRUCCHIERE/BARBIERE DI FIDUCIA? La questione è controversa e dibattuta e si attendono maggiori chiarimenti ministeriali in merito. Applicando il DPCM alla lettera, lo spostamento verso un altro Comune per raggiungere il proprio parrucchiere/barbiere di fiducia è consentito soltanto se non vi sono attività analoghe insistenti sul territorio del proprio Comune.