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“L’ascolto del minore è previsto come un obbligo”

21 novembre 2020 | 18:26
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“L’ascolto del minore è previsto come un obbligo”

Tommaso Varaldo, Presidente AIEF – Associazione Infanzia e Famiglia si esprime in merito alle dichiarazioni del Giudice Taricco sulla vicenda dei 4 fratelli di Cuneo

Scrive al Ministro della Giustizia Bonafede e ai Sottosegretari Ferraresi e Giorgis, Tommaso Varaldo, Presidente AIEF – Associazione Infanzia e Famiglia in merito alle dichiarazioni del Giudice Taricco sulla vicenda dei 4 fratelli di Cuneo.

Ci permettiamo di sottoporre alla Sua attenzione alcune considerazioni relative alle dichiarazioni, pubblicate sul quotidiano “La Repubblica”, di un Giudice Onorario del Tribunale dei Minori di Torino in risposta ad uno dei minori coinvolti nella vicenda certamente a Lei già nota, in quanto anche oggetto di diverse interrogazioni parlamentari, come la vicenda dei “quattro fratellini di Cuneo”.

Ho riletto più volte e con grande attenzione le affermazioni riportate nell’articolo, che trova in calce, perché la terminologia non è mai un aspetto trascurabile, soprattutto quando si tratta di parole pronunciate e poi pubblicate a mezzo stampa degli organi dello Stato e, in particolare, da chi in qualità di Giudice ricopre un ruolo così delicato e di così grande responsabilità da poter decidere sulla vita e sui rapporti tra le persone.

Nell’articolo si afferma che “ascoltare i minori, non significa poi fare tutte le cose che i ragazzi chiedono o desiderano”. Ascoltare, appunto. Se “audizione”, termine usato in passato, richiamava l’idea di una presa d’atto di ciò che l’audito sosteneva, oggi, e non a caso, si usa proprio il termine “ascoltare” che, viceversa, sottolinea la volontà non solo di prendere atto ma anche di prestare particolare attenzione alle esigenze, alle idee e alla volontà di chi viene ascoltato. Come ben sa, la Convenzione dei diritti del Fanciullo di New York del 1989 (ratificata in Italia con la Legge 176 del 1991) ha profondamente modificato la visione del minore, che è passato da soggetto da tutelare a soggetto di diritti. Molti degli ultimi interventi legislativi in materia di diritto di famiglia sono stati volti proprio ad una valorizzazione e considerazione della volontà del minore.

L’art. 12 della Convenzione di New York richiede agli Stati di garantire al fanciullo capace di discernimento prima il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo riguardi e poi il diritto che la sua opinione sia presa in seria considerazione, tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. L’introduzione degli artt. 315 bis, 336 bis e 337 octies del Codice Civile ha riconosciuto il diritto del fanciullo che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento, ad essere ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano.

L’ascolto del minore è, quindi, previsto come un obbligo, e non una facoltà concessa ad un minore da un Giudice più compassionevole di altri.

Certo, il Giudice, seppure tenuto all’ascolto, non è il mero esecutore dei desideri espressi dal minore, ma una decisione contraria alle volontà espresse deve essere accompagnata da motivazioni tanto più puntali quanto più il minore abbia, anche in ragione dell’età, mostrato capacità di discernimento. Ricordo l’art. 9 della Dichiarazione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza che impegna gli Stati a vigilare affinché il fanciullo non sia separato dai genitori contro la propria volontà, se non in presenza di gravi criticità quali violenze o abusi.

Sarebbe alquanto contraddittorio ritenere che il minore sia in grado di esprimere il proprio pensiero, le proprie emozioni, gli stati d’animo e le proprie esigenze e non tenerne conto ai fini della decisione. Infatti, qualora ricorrano i requisiti per l’ascolto del minore, della volontà manifestata deve sempre necessariamente tenersi conto ai fini della decisione finale. E’ attraverso l’immediata percezione delle opinioni del minore in merito alle scelte che lo riguardano, che si persegue così l’interesse superiore del minore, corrispondente al suo armonico sviluppo psichico, fisico e relazionale.

Un qualsiasi ragazzo vicino alla maggiore età anni che chiede con forza di vivere con i propri fratelli, nella propria casa, con la propria mamma, si aspetta certamente una risposta diversa da “ascoltare non significa fare tutto quello che chiedete”. Si aspetta, sicuramente, una risposta chiara e molto ben specificata nelle sue motivazioni che spieghino, proprio in ragione dell’età e della capacità di discernimento, il perché non può essere perseguita la sua volontà.

“Quando i giudici decidono per i ragazzi lo fanno sempre nella speranza e con l’obiettivo di farli stare meglio e risolvere le difficoltà che hanno: non sempre ci riescono e a volte si possono sbagliare come tutti, ma non c’è nessuna cattiva fede”. No! Un Giudice non può sbagliare come tutti. Non si può sbagliare come possono fare tutti quando si decide sulla vita delle persone. Non si può sbagliare come possono fare tutti quando si prendono decisioni in merito al presente e al futuro di un minore.

Se un minore arriva a scrivere “che sarebbe stato meglio se mia madre non avesse denunciato, o meglio se non avessimo raccontato nulla su nostro padre, perché forse a quest’ora saremmo a casa con la nostra famiglia”, allora viene da chiedersi se a questo giovane cittadino lo Stato abbia, non solo garantito i più elementari diritti, ma abbia anche saputo dimostrare la propria autorevolezza nel difendere sempre le vittime, la Verità, la Giustizia e la Libertà, in particolare, quella dei suoi cittadini più vulnerabili: i minori.

Siamo a domandarLe, On.le Ministro, se non ritenga il caso di adottare iniziative ispettive sul caso esposto in premessa, considerata l’estrema delicatezza della vicenda.”