Il comune di Borgo San Dalmazzo ammette la deroga al divieto di abbruciamento di materiale vegetale in zona montana

2 novembre 2020 | 15:29
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Il comune di Borgo San Dalmazzo ammette la deroga al divieto di abbruciamento di materiale vegetale in zona montana

Dal 3 novembre al 2 dicembre è quindi permessa la combustione di soli residui colturali, raccolti in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro.

Il Sindaco di Borgo San Dalmazzo ha emesso un’ordinanza di deroga al divieto di abbruciamento di materiale vegetale nella parte del territorio comunale ricadente in zona montana (divieto previsto nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell’anno successivo).

Dal 3 novembre al 2 dicembre è quindi permessa la combustione, sul luogo di produzione, di soli residui colturali, raccolti in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro.

E’ consentita la sola combustione di soli residui colturali nella parte territorio comunale ricadente in zona montana:

– La combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione;

– Durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

– La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e comunque non superiore a 3 (tre) metri steri al giorno per ettaro, avendo cura di isolare la zona di combustione tramite una fascia circostante libera da residui vegetali e di limitare l’altezza ed il fronte dell’abbruciamento, non deve essere effettuata a contatto con i fusti delle piante arboree;

– La combustione deve avvenire ad almeno 50 metri da edifici di terzi e non deve arrecare disturbo conseguente a dispersione di fumo o ricaduta di fuliggine;

– L’opera di combustione deve svolgersi nelle giornate prive di vento, preferibilmente umide, dall’alba al tramonto;

– La zona su cui si esegue l’abbruciamento deve essere circoscritta ed isolata con mezzi efficaci ad evitare il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia priva di residui vegetali non inferiore a 5 (cinque) metri;

– Nelle aree adiacenti a ferrovie e grandi vie di comunicazione, non possono accendersi fuochi entro una fascia di 100 metri;

– Qualora nel corso della combustione sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme o situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;

– E’ assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali;

– Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, e resi noti dal Comune con apposita pubblicazione all’albo pretorio informatico, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.