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Facciamo chiarezza sui saloni di acconciatori, barbieri e parrucchieri

8 novembre 2020 | 11:12
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Facciamo chiarezza sui saloni di acconciatori, barbieri e parrucchieri

Al momento non è possibile recarsi in un comune diverso da quello di residenza per un taglio di capelli, una piega o un cambio look

Confusione, tanta, quando tutto cambia velocemente. I Dpcm si susseguono in poco tempo e si fatica a darne la giusta interpretazione.

E’ quanto è successo ad acconciatori, barbieri e parrucchieri in questi primi giorni dall’entrata in vigore dell’ultimo Dpcm.

Qualcuno diceva fosse sufficiente indicare nell’autocertificazione orario dell’appuntamento nel salone e cambiare anche comune di residenza. La domanda era: la piega, il taglio possono considerarsi servizi essenziali?

Abbiamo chiesto ai diretti interessati quale fosse la misura da adottare.

Paola e Sylvain sono titolari del salone Coté Beauté di Busca a Cuneo24 hanno riferito: “Noi continuiamo a rimanere aperti, proseguendo come non mai con le sanificazioni e disposizioni anti Covid per la vostra e la nostra salute. Purtroppo da quel che abbiamo letto nel DPCM e ci è stato riferito da associazioni di categoria ad oggi chi arriva da fuori comune, a parte chi è di passaggio per lavoro, non potrà raggiungerci. Ma questa regola potrebbe cambiare.”

Stesse indicazioni ha ricevuto ParrucchiEnzo di Centallo: “Si sono diffuse false notizie secondo le quali i parrucchieri potrebbero ricevere i clienti provenienti da fuori Comune.
Ad oggi l’attività dev’essere limitata ai soli clienti residenti nel comune. Invitare i propri clienti residenti fuori comune a presentarsi nel salone con il ricorso all’autocertificazione costituisce un comportamento vietato ed assolutamente rischioso.”

Paola e il suo Sp Hair è a Verzuolo ci legge i documenti ufficiali forniti dalla Confederazione nazionale di Confartigianato – Area Benessere: “Fermo restando tale divieto, il medesimo Dpcm consente lo svolgimento delle attività di “Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere” (Allegato 24 al Dpcm), senza precisare se tale servizio debba essere riservato ai soli residenti nel medesimo comune dove l’azienda ha sede, o possa essere erogato senza limitazioni. Alla luce di ciò si riporta l’interpretazione prudenziale “(…) Lo spostamento al di fuori del comune è consentito solo nel caso in cui nel proprio comune non sia presente un’impresa che eserciti l’attività di acconciatore (…) Anche nelle regioni rosse lo spostamento si ritiene consentito solo nel caso in cui nel proprio comune non sia presente un’impresa che eserciti l’attività di acconciatore (l’attività di estetica non è consentita nelle zone rosse. (…)”. Nell’attesa di un’interpretazione autentica da parte del Governo, fermo restando l’obbligatorietà di utilizzare l’apposita autocertificazione nella quale, come noto, occorre indicare le ragioni dello spostamento, allo stato attuale della situazione e in mancanza di precisazioni, non si può dare per assunto che specificare in tale modulo quale motivazione la “fruizione del servizio di acconciatura/barbiere” manlevi il cliente, che si sposta dal proprio comune di residenza alla sede del parrucchiere/barbiere ubicato in un altro comune, da eventuali multe da parte degli Organi di controllo (es. Polizia di Stato o Carabinieri).”

Quindi alla luce di quanto emerso possiamo affermare che al momento non sia possibile recarsi in un comune diverso da quello di residenza per un taglio di capelli, una piega o un cambio look, eccezion fatta per i comuni in cui non ci sono saloni, ricordando però che bisogna andare nel comune più vicino in cui sia possibile trovare un’attività.