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Nuovo decreto legge introduce ulteriori misure urgenti per l’integrazione salariale

17 giugno 2020 | 15:54
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Nuovo decreto legge introduce ulteriori misure urgenti per l’integrazione salariale

Approvato, durante l’ultimo Consiglio dei ministri, un decreto legge che introduce ulteriori urgenti misure in materia di ammortizzatori sociali, confermando la durata massima di 18 settimane per i trattamenti previsti nei decreti “Cura Italia” e “Rilancio”,

Un decreto legge, approvato durante l’ultimo Consiglio dei ministri, che introduce ulteriori urgenti misure in materia di ammortizzatori sociali, confermando la durata massima di 18 settimane per i trattamenti previsti nei decreti “Cura Italia” e “Rilancio”, ha anche stabilito che i datori di lavoro che abbiano già esaurito le 14 settimane di cassa integrazione previste dai decreti finora approvati dal governo per far fronte all’emergenza sanitaria, potranno anticipare l’utilizzo delle altre quattro settimane a disposizione anche prima che si apra la finestra del 1° settembre 2020.

Il nuovo testo, segnala l’esecutivo, permetterà inoltre di presentare una nuova domanda, entro trenta giorni, ai datori che abbiano erroneamente chiesto trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto e proroga rispettivamente al 15 agosto e al 31 luglio i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione e per le richieste di reddito di emergenza.

Ecco il comunicato con il quale il governo annuncia le misure adottate:

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale.

Il testo prevede che, in deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.

Inoltre, il decreto dispone che, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

Infine, sono prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di cui all’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dal 30 giugno al 31 luglio 2020 quelli per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.