Modalità di rimborso degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario non utilizzati

3 giugno 2020 | 18:12
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Modalità di rimborso degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario non utilizzati

Emissione di un voucher o prolungamento della durata dell’abbonamento è quanto previsto dal Decreto pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale

Sono state definite le modalità con le quali potranno essere rimborsati gli abbonamenti non utilizzati a causa delle misure adottate per il contenimento del contagio del virus Covid- 19.

Il Governo, art. n. 215 del decreto legge n. 34 dello scorso 19 maggio “Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL” Decreto pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale ha definito che, in caso di mancata utilizzazione dei titoli di viaggio a causa dell’emergenza Covid-19, le aziende erogatrici di servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario procederanno al rimborso dei titoli di viaggio optando per una delle seguenti modalità:

– emissione di un voucher di importo pari all’ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso l’abbonamento, da utilizzare entro un anno dall’emissione;
– prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non è stato possibile l’utilizzo.

Per ottenere il rimborso gli utenti dovranno presentare all’azienda interessata la documentazione riguardante il possesso del titolo di viaggio inutilizzato, quindi in corso di validità durante il periodo interessato dall’emergenza Covid-19, unitamente ad una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R 445/2000) nella quale si autocertifica che le motivazioni del mancato utilizzo dell’abbonamento di cui si richiede il rimborso sono riconducibili alle misure di contenimento del contagio adottate per legge.

Il Decreto legge inoltre stabilisce che entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’utente, l’azienda procede al rimborso secondo le modalità sopra descritte.