Il Consiglio dei Ministri ha approvato il “Family Act”

Approvato dal Consiglio dei Ministri il “Family Act” il disegno di legge che impegna l’esecutivo ad assicurare l’applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figlie e figli, a promuovere la parità di genere all’interno dei nuclei familiari e ad affermare il valore sociale delle attività educative e di apprendimento.
Giovedì sera il Consiglio dei Ministri ha approvato il “Family Act” che prevede: assegno universale unico mensile per tutti i figli, sostegno alle spese educative e al ruolo educativo delle famiglie, riforma dei congedi parentali con maggiore corresponsabilità tra padre e madre, incentivo al lavoro femminile e promozione dell’autonomia delle giovani coppie.
Il disegno di legge impegna l’esecutivo ad assicurare l’applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figlie e figli, a promuovere la parità di genere all’interno dei nuclei familiari e ad affermare il valore sociale delle attività educative e di apprendimento. In conferenza stampa, la ministra per le Pari opportunità, Elena Bonetti, ha parlato di “una riforma ampia, strutturale, che vede nelle famiglie del nostro paese soggetti capaci di dare una prospettiva di futuro a tutta la nostra comunità”.
Ora il disegno di legge, che delega il governo ad adottare le misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, deve seguire l’iter parlamentare, al termine del quale toccherà ancora all’esecutivo varare i decreti attuativi. La speranza del ministro Elena Bonetti è che l’assegno universale possa essere incassato dalle famiglie già dal gennaio del 2021.
Ecco il testo del disegno di legge:
Misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (disegno di legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti
e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo, ha approvato un disegno di legge
che delega il Governo ad adottare misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
Il testo delinea la cornice normativa e le scadenze temporali entro le quali il Governo sarà chiamato
ad approvare i decreti legislativi di attuazione della delega, con l’obiettivo di sostenere la
genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare
la crescita armoniosa delle bambine, dei bambini e dei giovani e favorire la conciliazione della vita
familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.
Nell’esercizio delle deleghe previste, il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri
direttivi:
– assicurare l’applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figlie e
figli, secondo criteri di progressività basati sull’applicazione di indicatori della situazione
economica equivalente (ISEE), tenendo anche conto del numero delle figlie o dei figli a
carico;
– promuovere la parità di genere all’interno dei nuclei familiari, favorendo l’occupazione
femminile, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso la predisposizione
di modelli di lavoro volti ad armonizzare i tempi familiari di lavoro e incentivare il lavoro
del secondo percettore di reddito;
– affermare il valore sociale di attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei
figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni
dall’imponibile o detrazioni dall’imposta sul reddito delle spese sostenute dalle famiglie o
attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolata allo
scopo;
– prevedere l’introduzione di misure organizzative, di comunicazione e semplificazione che
favoriscano l’accesso delle famiglie ai servizi offerti e la individuazione degli stessi.
Le principali scadenze temporali previste per l’adozione dei singoli provvedimenti attuativi sono:
– entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di delega un decreto legislativo istitutivo
dell’assegno universale recante il riordino e la semplificazione delle misure di sostegno
economico per le figlie e i figli a carico, nonché uno o più decreti legislativi per la
istituzione e il riordino delle misure di sostegno all’educazione delle figlie e dei figli;
– entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di
potenziamento, riordino, armonizzazione e rafforzamento della disciplina inerente i congedi
parentali, gli incentivi al lavoro femminile, le misure di sostegno alle famiglie per la
formazione delle figlie e dei figli e per il conseguimento dell’autonomia finanziaria.