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Bonus affitti per le imprese

7 giugno 2020 | 14:56
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Bonus affitti per le imprese

Da ieri, sabato 6 giugno, è possibile beneficiare di un credito di imposta che riguarderà fino al 60% del canone mensile d’affitto, leasing o concessione degli immobili dove viene svolta l’attività di imprenditori, commercianti, artigiani, agricoltori e albergatori.

Da ieri, sabato 6 giugno, è possibile beneficiare di un credito di imposta che riguarderà fino al 60% del canone mensile d’affitto, leasing o concessione degli immobili dove viene svolta l’attività di imprenditori, commercianti, artigiani, agricoltori e albergatori.

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 32/E,  ha istituito il codice tributo “6920” che permette alle imprese la compensazione, utilizzando il modello F24, che si trova sul sito dell’Agenzia. Oltre al credito del 60% sul canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo è previsto il credito del 30% del canone per i contratti di affitto d’azienda.

Per quanto riguarda l’importo a cui bisogna fare riferimento, è stato fissato in quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Ovviamente il canone deve essere stato pagato, altrimenti il credito di imposta rimarrà in sospeso fino a pagamento avvenuto. E’ stato stabilito, inoltre, che anche le spese condominiali, se comprese nel canone d’affitto, concorrano a determinare l’importo su cui viene calcolato il credito di imposta.

Sono ammessi al credito d’imposta le attività che non abbiano ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di approvazione del decreto Rilancio.

In sintesi possono beneficiare del credito di imposta:
– imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
– società per azioni e in accomandita per azioni, srl, cooperative e società di mutua assicurazione, società e cooperative europee;
– società ed enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato;
– persone fisiche e associazioni  che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo.

Per quanto riguarda le strutture alberghiere e agrituristiche il credito erogato a prescindere dal volume di ricavi e ne possono beneficiare:
– alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze, villaggi turistici, ostelli, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere, case vacanze, B&B, residence, agriturismi. Sono invece esclusi “coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente o un’attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente”. Invece è ammesso al credito d’imposta chi ha un’attività alberghiera o agrituristica stagionale.

Nella misura varata dal governo sono compresi gli enti non commerciali, del terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti, le persone che svolgono attività d’impresa con un regime agevolato (forfettari); e le imprese agricole “sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale,sia quelle che producono reddito d’impresa”.

Nel complesso si tratta di un credito d’imposta che servirà a chi ha subìto una riduzione del fatturato di almeno il 50% nei mesi di marzo, aprile e maggio, valutato rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Nella dichiarazione dei redditi il credito d’imposta si usa in compensazione, oppure può essere ceduto in favore di chi affitta, di istituti di credito o di altri intermediari.