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Chiarimenti amministrativi dalla Questura

20 maggio 2020 | 09:55
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Chiarimenti amministrativi dalla Questura

L’emergenza sanitaria ha comportato lo spostamento di tutta una serie di scadenze con la conseguenza che si è creata una certa confusione e sono stati alimentati i dubbi tra coloro che hanno un titolo di soggiorno in Italia o altri documenti o atti amministrativi scaduti o in fase di scadenza. I chiarimenti della questura

In seguito all’emergenza sanitaria e allo spostamento di tutta una serie di scadenze, si è creata una certa confusione e sono stati alimentati i dubbi tra coloro che hanno un titolo di soggiorno in Italia o altri documenti o atti amministrativi scaduti o in fase di scadenza.

A questo proposito, l’entrata in vigore, il 30 aprile scorso, della Legge 24 aprile 2020 nr. 27, ha consentito di chiarire alcuni aspetti relativi alla materia, che la Divisione della Polizia Amministrativa della Questura di Cuneo ha pensato di riassumere e sintetizzare al fine di agevolare le persone interessate, ovvero:

i permessi di soggiorno per lavoro stagionale, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, sono prorogati di validità sino al 31 dicembre 2020;

tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti amministrativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’art. 15 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 nr. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

sono validi e prorogati fino al 31 agosto 2020 i seguenti titoli: i permessi di soggiorno dei cittadini di paesi terzi; i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale; le autorizzazioni al soggiorno di cui all’art. 5 comma 7, del D. L.vo nr. 286/1998; i documenti di viaggio di cui all’art. 24 del D. L.vo nr. 251/2007, la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale di cui al comma 2 dell’art. 24 del D. L.vo nr. 286/1998; la validità dei nulla osta rilasciati per ricongiungimento famigliare di agli artt. 28, 29 e 29bis del D. L.vo nr. 286/1998; la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per i casi particolari di cui agli 27 e seguenti del D. L.vo nr. 286/1998 (quest’ultimo comma si applica anche alle richieste di conversione);

i titoli di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 sono prorogati come validità sino al 31 agosto 2020;

i visti di ingresso ed i titoli di viaggio sul territorio nazionale, rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche italiane, scaduti o in scadenza, sono prorogati sino al 31 agosto 2020.

Questa comunicazione della Questura potrà essere integrata in seguito all’imminente pubblicazione del decreto legge in riferimento al recente DCPM, che tra gli altri disciplinerà il lavoro stagionale.