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Sentenza del Tribunale di Cuneo sui versamenti Inps

2 marzo 2020 | 17:50
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Sentenza del Tribunale di Cuneo sui versamenti Inps

Recentemente, è stata depositata presso il Tribunale di Cuneo un’importante sentenza relativa ai contributi previdenziali INPS, nell’ipotesi d’esercizio di una Società Immobiliare cd. di godimento, da parte del relativo Amministratore.

Il Tribunale di Cuneo ha depositato recentemente una sentenza – la n. 12 del 2020 – relativamente a una vicenda che ha interessato una Società sita nel Cheraschese.

I fatti che hanno portato l’azienda a rivolgersi all’Avvocato Alberto Rizzo, riguardano la contestazione avanzata alla titolare dell’impresa da parte degli ispettori dell’INPS del mancato versamento dei contributi dovuti a seguito della sua iscrizione d’ufficio alla Gestione Commercianti, per gli anni dal 2014 al 2017, a causa dell’attività svolta come gestore del patrimonio immobiliare di proprietà, senza tuttavia aver esercitato alcuna attività di amministrazione e gestione diversa dalla mera locazione degli immobili acquisiti in capo alla stessa Società.

In seguito al verbale di accertamento veniva imposto alla Società e, solidalmente, all’Amministratore, il pagamento di una somma superiore ai 15.000,00 Euro, a titolo di contributi, sanzioni aggiuntive e diritti di riscossione vantati dall’INPS, per il tramite della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS.

L’Avvocato Alberto Rizzo  ha presentato ricorso davanti al Giudice del Lavoro di Cuneo, la Dott.ssa Daniela Rispoli e sui fatti ha dichiarato: “L’obbligo di iscrizione, ed il conseguente obbligo contributivo nei confronti dell’INPS, discendono non soltanto dall’essere socio della società commerciale ma, anche e soprattutto, dall’espletare attività lavorativa presso la relativa impresa in modo abituale e prevalente. Si tratta di una sentenza importante, anche per i tantissimi casi che popolano la nostra realtà commerciale e produttiva. Una decisione illuminata, frutto del susseguirsi di norme e di interpretazioni giurisprudenziali favorevoli al contribuente”.

L’INPS ha provveduto all’iscrizione d’ufficio della mia Cliente – prosegue Alberto Rizzo – sulla scorta di incroci di dati documentali provenienti dalle varie banche dati, senza alcun accertamento diverso ed ulteriore rispetto a quello documentale. Pacifica tale circostanza, superflua è stata anche l’audizione del funzionario che ha proceduto all’istruzione della pratica. Al di là dell’oggetto della società si è pertanto ritenuto, se non incontestato, comunque indimostrato che l’attività sociale non fosse limitata alla riscossione dei canoni ed alla gestione dei rapporti di locazione dei beni immobili societari”.

In conseguenza della mancata dimostrazione del requisito dell’esercizio – da parte dell’impresa – di attività commerciale, ne è disceso che “non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti e che, quindi, le somme per contributi non sono dovute”. Si legge ancora nella motivazione della sentenza come: “Vale la pena ribadire che l’onere della prova della assenza dei presupposti per la pretesa contributiva fatta valere con l’avviso di addebito, incombe sull’ente previdenziale creditore”.

Il Giudice, pertanto, ha dichiarato l’inesistenza dell’obbligo della ricorrente dell’iscrizione alla gestione commercianti, nonché l’insussistenza del pagamento dei relativi contributi, e l’invalidità degli atti adottati dall’Istituto per la riscossione del credito fondato su tale titolo, da cui è discesa l’invalidità dell’avviso di addebito impugnato.

La soddisfazione per il risultato raggiunto è molta – conclude il Legale braidese Alberto Rizzo – in quanto segna un importante precedente a favore dei tanti soggetti che, analogamente alla mia Cliente, dovessero ricevere richieste di pagamento da parte dell’INPS il quale, tra l’altro, è stato condannato a rifondere una parte molto consistente delle spese di lite”.