Buoni postali scaduti: novità positive per i risparmiatori

7 marzo 2019 | 11:19
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Buoni postali scaduti: novità positive per i risparmiatori

Intervista all’Avvocato braidese Alberto Rizzo, Giurista Esperto di Diritto bancario e finanziario

Bra.  Lo scorso 14 febbraio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute nuovamente sul tema dei buoni fruttiferi postali, confermando la possibilità di una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori. Per capire meglio che cosa abbia stabilito la Cassazione e le conseguenze concrete della pronuncia, abbiamo chiesto chiarimenti al Legale braidese Alberto Rizzo, Giurista Esperto di Diritto bancario e finanziario.

Avvocato, che cosa ha stabilito la Suprema Corte?

“Nel pronunciarsi sul ricorso di un risparmiatore che aveva acquistato dei buoni postali fruttiferi negli anni 1982 e 1983, presentati all’incasso solo nel dicembre del 2004, la Corte, con la sentenza a Sezioni Unite n. 3963/2019 – per altro confermando i principi già affermati nella celebre decisione del 15 giugno 2007, n. 13979 – ha ribadito la legittimità della modifica “in pejus” dei tassi di interesse. Questa era stata disposta con Decreto del Ministero del Tesoro il 13 giugno 1986, prevedendo l’erogazione di somme nettamente inferiori rispetto a quanto previsto nelle tabelle poste sui buoni fruttiferi”.

Concretamente cosa comporta la sentenza per i risparmiatori?

“A fronte della variazione del tasso di interesse, secondo la Suprema Corte, era consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, oppure quella di non recedere dall’investimento che avrebbe prodotto, da quel momento, i minori interessi di cui sopra. Questo, fatto salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione. Tuttavia, nulla di tutto questo è avvenuto nel caso in esame, e deve ritenersi che il risparmiatore fosse consapevole del fatto che con la riscossione in epoca successiva avrebbe ottenuto una corresponsione degli interessi diversa”.

È possibile il verificarsi di un danno per chi sia in possesso dei buoni?

“Affermando tale principio, e circoscrivendolo in modo specifico ai soli buoni fruttiferi sottoscritti in epoca antecedente all’emanazione del Decreto Ministeriale del Tesoro del 13 giugno 1986, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito che la modifica “in pejus” dei tassi di interesse non è applicabile ai buoni postali sottoscritti in data successiva, e riportanti ancora i maggiori rendimenti. In questo caso, infatti, sono da considerarsi prevalenti le condizioni riportate nella tabella sul retro del buono postale, rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo: si è valutata come prioritaria la tutela della fiducia e dell’affidamento del risparmiatore”.

Come si devono comportare i detentori di buoni fruttiferi postali?

“È importante che tutti i possessori di buoni fruttiferi postali scaduti o prossimi alla scadenza, si rivolgano a professionisti specializzati nella materia della tutela del risparmio, per far verificare i propri buoni e accertare il diritto ad ottenere l’applicazione dei rendimenti ivi riportati”.